CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TU­RISTICI VALIDE PER PRENOTAZIONI DAL 1 LUGLIO 2018

1) FONTI LEGISLATIVE

La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto ser­vizi da fornire in territorio nazionale che estero, è disciplinata dal Co­dice del Turismo (art. 32 – 51 novies) per come modificato dal D. Lgs 21 maggio 2018, n. 62 nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

2) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Il pacchetto turistico è costituito dalla combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici quali:

il trasporto di passeggeri;

l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di pas­seggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;

il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto mini­steriale 28 aprile 2008 o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;

qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte inte­grante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1, 2, 3, e non sia un servizio finanziario o assicurativo ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

A.Tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;

B.Tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli forni­tori, sono:

B.1 acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;

B.2 offerti, venduti o fatturati ad un prezzo forfettario o globale;

B.3 pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o de­nominazione analoga;

B.4 combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professio­nista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti distinti attra­verso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggia­tore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o piu’ professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al piu’ tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

3) INFORMAZIONI OBBLIGATORIE – SCHEDA TECNICA

Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore o il venditore comunicano al viaggiatore, o attraverso quanto pubblicato in catalogo nelle pagine relative alla destinazione prescelta, oppure attraverso preventivo o altro strumento di informazione ove trattasi di viaggio fuori catalogo, le seguenti informazioni:

a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:

1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;

2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta interme­dia e le coincidenze, nel caso in cui l’orario non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 ed il suo eventuale divieto operativo nell’ Unione Europea è indicato nel foglio di conferma; eventuali varia­zioni verranno comunicate al viaggiatore tempestivamente, nel ri­spetto del Reg. CE 2111/2005.;

3) l’ubicazione e le caratteristiche principali e, ove prevista, la catego­ria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;

4) i pasti forniti inclusi o meno;

5) visite escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo pattuito del pac­chetto;

6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;

7) la lingua in cui sono prestati i servizi;

8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone con mobilità ridotta ne sarà data indicazione in catalogo o, per viaggi fuori catalogo, sarà indicato a seguito di richiesta del cliente e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’ idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;

b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;

c) il prezzo totale del pacchetto turistico comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili o prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

d) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percen­tuale di prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le ga­ranzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;

f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e/o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;

g) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’ organizzatore ai sensi dell’art. 41, comma 1 del D.Lgs 62/2018;

h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale del contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;

i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, comma 1, 2, 3 D. Lgs 62/2018.

 SCHEDA TECNICA

Organizzazione tecnica Asterisco Viaggi srl via Renzo Cattaneo 19/a 10093 Collegno (TO).

Autorizzazione amministrativa n. 10/AG .V. del 23/03/2000 in con­formità con quanto disposto dalla Legge Regionale n. 15 del 30/03/1988 e s.m.i.

Polizza assicurativa RC n. 1/39380/65/21851850 stipulata con UnipolSai Assicurazioni Spa inconformità con quanto previsto dagli articoli 44 e 45 Cod. Tur.

Garanzie per i Turisti: “FONDO GARANZIA VIAGGI”, con sede in Via Nazionale 60 Roma C.F. 13932101002, certificato A/283.1480/1/2017

Il presente programma fuori catalogo è valido per il periodo indicato al punto ii pag. 1

4) DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:

a) Professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente,

b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro pro­fessionista oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viag­giatore a un altro professionista;

c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;

d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo orga­nizzato;

e) stabilimento, lo stabilimento definito all’articolo 8 lettera e) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate

g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal con­trollo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;

i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla ven­dita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati come un unico strumento,compreso il servizio telefonico;

l) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

5) PAGAMENTI

All’ atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere versata:

a) la quota forfettaria individuale di gestione pratica (vedi art. 6 CGC)

b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico per come indicato ed in considerazione della eventuale necessità di pagamento immediato di alcuni servizi compresi nel pacchetto turistico.Il saldo dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della prevista partenza, oppure in concomitanza con la sottoscrizione della proposta di acquisto, se que­sta è effettuata nei 20 giorni antecedenti la partenza. Il mancato pagamento delle somme predette da parte del viaggiatore o il mancato versamento delle stesse da parte dell ’ agenzia intermediaria,mandataria del viaggiatore, all’organizzatore, alle date stabilite, costi­tuisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, la risoluzione di diritto, con conseguente applicazione delle penali previste dall’art. 7, e ciò anche nel caso in cui l’organizzatore abbia fatto pervenire al viaggiatore i titoli di legittimazione (c.d. voucher) o i titoli di trasporto. La relativa comunicazione, se proveniente dall’organizzatore, sarà inviata al viag­giatore presso l’agenzia.

6) PREZZO

Il prezzo è espresso in Euro ed è calcolato:

considerando le tariffe alberghiere in vigore nel periodo di esecuzione.

Esso è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato nel programma e negli eventuali aggiornamenti successivamente inter­venuti. Esso potrà essere modificato fino a 21 giorni precedenti la partenza e soltanto in conse­guenza alle variazioni o integrazioni di:

– costi del trasporto, inclusi il costo del carburante;

– tassi di cambio applicati al pacchetto in questione;

– diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica.In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggia­tore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.

Il prezzo del pacchetto turistico è composto da:

a) quota forfettaria individuale di gestione pratica

b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o viaggiatore;

c) tasse e oneri portuali o aeroportuali;

d) costo di eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;

e) costo di eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.

Gli adeguamenti valutari sono riferibili ai servizi compresi nel pac­chetto turistico diversi dal trasporto aereo, considerando la variazione che intercorre tra le parità di cambio/singola valuta riportate nella SCHEDA TECNICA per come rilevabile nell’apposita se­zione del sito web della Banca di Italia (www.bancaditalia.it). La percentuale di oscillazione valutaria verrà calcolata tenuto conto del costo dei servizi a terra, molti­plicata per il numero dei giorni che compongo il soggiorno prescelto.

7) RECESSO DEL VIAGGIATORE

Se prima dell’inizio del pacchetto l’organizzatore è costretto a modi­ficare in modo significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1, lettera a) Cod. Tur., oppure non puo’ soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e accettate dall’organizzatore oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare penali. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:

a) accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;

b) richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restitu­zione dovrà essere effettuata entro i 14 giorni dal recesso dal contratto.

2.In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la       destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto        all’indennizzo supplementare. L’eventuale impossibilità sopravvenuta di usufruire della vacanza da parte del viaggiatore non legittima il recesso senza penali, previsto per legge potendo il viaggiatore garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con la stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista obbligatoriamente dall’organizzatore.

3.In caso di recesso dal contratto da parte del viaggiatore prima della partenza, per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori dei casi elencati al primo comma o di quelle previste dall’art. 7 comma 1 sarà addebitata una penale indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5, comma 1. L’importo della pe­nale sarà quantificato sommando: la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):

 

ESTERO E ITALIA (CON VOLO/TRAGHETTO) ITALIA (SOLO SOGGIORNO)

Le penalità applicate, dal momento della conferma del gruppo, in caso di annullamento di pacchetti che includano servizi di trasporto con il Pullman sono le seguenti:

  • 25% del prezzo pattuito dell’intero pacchetto se la rinuncia perviene ad Asterisco viaggi fino a 30 gg. lavorativi (dal lunedì al venerdì) prima della partenza;
  • 50% del prezzo pattuito dell’intero pacchetto se la rinuncia perviene ad Asterisco viaggi fino a 21 gg. lavorativi (dal lunedì al venerdì) prima della partenza;
  • 75% del prezzo pattuito dell’intero pacchetto se la rinuncia perviene ad Asterisco viaggi fino a 3 gg. lavorativi (dal lunedì al venerdì) prima della partenza;
  • 100% per tutte le cancellazioni o rinunce pervenute dopo tali termini.

In caso di pacchetti che includano Voli Low Cost, verrà applicata la penale del 100% sulla quota volo. Sui restanti servizi si applicherà la penale in base alle regole della tabella sopra citata. In caso di pacchetti che includano Voli di Linea, Treni a tariffa speciale e Navi la penale applicata per i soli trasporti seguirà le regolamentazioni date dalle singole compagnie di trasporto.

Sui restanti servizi si applicherà la penale in base alle regole della tabella sopra citata.

In caso di prenotazioni del solo Volo Low Cost, la penale per cancellazione o variazione del solo nominativo seguirà le regolamentazioni date dalle singole compagnie aeree.

In caso di prenotazioni del solo Volo di linea, la penale sarà determinata dalle regole della compagnia aerea utilizzata.

In ogni caso, eventuali annullamenti e/o modifiche, dovranno essere comunicate per iscritto all’ Agenzia di viaggi, prima della partenza.

Resta inteso che nel caso di viaggi di gruppo, il diminuire dei paganti minimo richiesto, causerà per chi annulla oltre alla penale da tabella l’addebito della quota comune ripartita (guide, musei, transfer, quota accompagnatori, e servizi vari).

NOTA.

1) la diminuzione del numero dei passeggeri all’interno di una pratica è da intendersi come “annullamento parziale” (vedi quindi art.7 Recesso)

2) per “destinazione” si intende non lo Stato ma la località di sog­giorno, in quanto all’ interno del medesimo Stato sono spesso presenti diverse destinazioni (es. Baleari, Canarie in Spagna, Creta e Rodi in Grecia)

3) in caso di più modifiche richieste contemporaneamente, viene ap­plicata solo la penale di più alto importo.

 

8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE

  1. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comu­nicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
  2. Se prima dell’inizio del pacchetto l’organizzatore è costretto a modi­ficare in modo significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1, lettera a) Cod. Tur. o non puo’ soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e ac­cettate dall’organizzatore oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggia­tore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto, senza pagare penali.
  3. In caso di recesso, l’organizzatore puo’ offrire al viaggiatore un pac­chetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
  4. L’organizzatore informa senza ingiustificato ritardo il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole delle modifiche proposte e della loro inci­denza sul prezzo del pacchetto.
  5. Il viaggiatore comunica la propria decisione all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di modifica.
  6. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
  7. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecu­zione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:

a) non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti even­tualmente richiesto;

b) non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pac­chetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito;

c) non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto dipacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.

    8.Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato             dall’organizzatore, tramite l’agente di viag­gio.

9.La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al dop­pio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 7, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.

9) RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECU­ZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE –TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE

  1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turi­stici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
  2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal con­tratto di vendita di pacchetto turistico.
  3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
  4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine. Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempe­stiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pac­chetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.

L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essen­ziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viag­giatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.

Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non compara­bile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al mo­mento del rientro anticipato.

10) SOSTITUZIONI

Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, puo’ cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.Il cedente ed il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi,  ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pra­tiche risultanti da tale cessione.

L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto pacchetto turistico, e fornisce la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.In caso di contratto di viaggio con tra­sporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa dispo­nibile alla data della cessione medesima.

11) OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI

Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi: i viaggiatori hanno l’obbligo di comunicare all’intermediario e all’organizzatore la propria cittadinanza se diversa da quella italiana, dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, non­ché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richie­sti. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappre­sentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali governativi ufficiali. I turisti inol­tre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore,nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbliga­zioni incluse le spese di rimpatrio. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i do­cumenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l ’ organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il viaggiatore comuni­cherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste per­sonali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’ attuazione. Il viaggiatore è sempre tenuto ad informare, prima della conclusione del contratto dovendone l’Organizzatore verificarne la possibilità di attua­zione, l’intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gra­vidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) firmando contestualmente il consenso al trattamento dei dati sensibili, ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. In assenza di tale consenso non sarà possibile ottemperare agli obblighi contrat­tuali. Richieste particolari effettuate dopo la conclusione del contratto non vincolano l’Organizzatore alla sua attuazione,rimanendo il contratto già perfezionato secondo quanto risultante nell’estratto conto.In ogni caso i turisti prima della partenza provvederanno a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali questure o il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al nu­mero 06 491115) le informazioni ufficiali di carattere generale relative al paese di destina­zione – ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza socio-politica, a quella sani­taria e climatica ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il viaggiatore provvederà – consultando tali fonti -a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio.In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata par­tenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.

Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. – on line o cartacei  poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate  nell’art.38 del Codice del Turismo e poiché temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei Turisti.

Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta a warning (avviso particolare) per motivi di sicurezza, il Viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il re­cesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Pa­ese.

12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indica­zioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classifica­zioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conse­guente accettazione della stessa da parte del turista.

13) REGIME DI RESPONSABILITÀ

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonoma­mente assunte da quest’ultimo  nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza mag­giore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la dili­genza professionale,ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni nascenti dall’ organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferito­gli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo com­presi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.

14) LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE

  1. Il risarcimento del danno derivante dalla mancata o inesatta esecu­zione delle prestazione costituenti il pacchetto turistico ed i relativi termini di prescrizione sono disciplinati dagli art. 43-46 del Codice del Turismo e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
  2. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

      3 .Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle     disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

15) OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comme7 Cod. Tur. in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

16) POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VEN­DITORE

  1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
  2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è conside­rata la data di ricezione anche per l’organizzatore.

17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO

Si consiglia di stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o dell’ intermediario una speciale polizza assicurativa contro le spese derivanti dall ’annullamento del pacchetto.

18) GARANZIE AL VIAGGIATORE (art. 47 Cod. Tur.)

I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’ Organizzatore e\o dall’ Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese assicurino, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. Gli estremi iden­tificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la ga­ranzia saranno indicati nel catalogo e/o nel sito web del Tour Operator con l’indicazione al­tresì delle modalità e dei termini per potervi accedere. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito www.garanziaviaggi.it Garanzie per i Turisti: “FONDO GARANZIA VIAGGI”, con sede in Via Nazionale 60 Roma C.F. 13932101002,  certificato A/283.1480/1/2017

Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del ter­mine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del turista, consente la remissione nei termini medesimi.

ADDENDUM

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pac­chetto turistico, non godono delle tutele previste dalla Direttiva Europea 2032/2015. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può essere considerato organizzatore di viaggio.

 

Pubblicazione realizzata in conformità alla legge regionale 30 marzo 1988 n.15 per quanto concerne i viaggi.

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006.

“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prosti­tuzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.